La figura del "traduttore giurato" non esiste in tutti i paesi, per cui bisogna prima specificare a quale paese ci si riferisce.
In Italia non si diventa "traduttori giurati", poiché non esiste tale figura. Esiste l'asseverazione (anche comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata"), che viene solitamente richiesta per attestati, diplomi, certificati, contratti, lettere d’incarico, atti del processo e, in generale, in tutti i casi in cui è necessario che sia attestata ufficialmente la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale, in modo che la traduzione abbia validità nel paese in cui dev'essere utilizzata.
A livello pratico, il traduttore che ha redatto la traduzione, deve recarsi personalmente davanti a un funzionario del Tribunale o del Giudice di Pace a ciò preposto, e firmare un verbale che viene successivamente allegato ai testi presentati (il testo originale e il testo tradotto), in cui è riportato il suo giuramento di aver "BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALL'INCARICO AFFIDATOGLI, AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITÀ". La sottoscrizione del verbale comporta per il traduttore l’assunzione ufficiale della responsabilità civile e penale relativamente alla traduzione.
Alcuni tribunali inoltre richiedono che il traduttore sia iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (CTU). Poiché la procedura e i requisiti esatti possono variare da tribunale a tribunale, si consiglia sempre di chiedere informazioni in loco prima di procedere.
Per ulteriori dettagli e per i riferimenti di legge si consiglia la lettura dell'articolo Traduzioni asseverate (o giurate) e legalizzazioni e i relativi commenti.